ARERA – Consultazione sulle misure per l’attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018 in materia di prescrizione biennale in relazione al settlement elettrico e gas

Nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, lconsultazione 330/2020/R/COM definisce i procedimenti per attuare le disposizioni presenti nella legge di bilancio 2018 sul tema della prescrizione del diritto al corrispettivo in due annisia nei rapporti tra gli utenti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”. 

Come chiarito dalla deliberazione 97/2018/R/com, il diritto per il cliente finale di esercitare l’eccezione di prescrizione può essere esercitato nei casi di fatture emesse con ritardo rispetto al periodo cui effettivamente si riferiscono i consumi; ciò si può manifestare tipicamente:  

  • nei casi di rilevanti ritardi, da parte dei venditori, nella fatturazione di periodo (blocco di fatturazione);  
  • nei casi di conguagli derivanti da rettifiche tempestivamente comunicate all’ID (ritardo di conguaglio);  
  • nei casi di conguagli derivanti dall’insorgenza di rettifiche tardive e, per il settore del gas, dalla nuova disponibilità di dati di misura a sostituzione di stime o rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati. 

Mentre nei casi di blocco di fatturazione e il ritardo di conguaglio è in capo al venditore la responsabilità della ritardata fatturazione nonché tutte le conseguenze, anche economiche, dell’eccezione della prescrizione da parte del cliente finale, i casi di conguagli derivanti da rettifiche tardive e quelli derivanti da nuove misure si riverberano a monte della filiera (“catena di prescrizione”); l’insorgenza di una rettifica e/o la rilevazione di un dato effettivo che sostituisce misure stimate risalenti a più di due anni comporta, infatti, non solo la modifica di dati rilevanti ai fini dei ricalcoli effettuati in bolletta per la quota parte risalente a più di 24 mesi, ma anche l’insorgenza di partite di conguaglio relative alla valorizzazione del servizio di trasporto e del servizio di dispacciamento. 

L’autorità sottolinea che gli interventi del DCO “ove necessario si estenderanno anche ai casi in cui la rilevazione dei dati di misura sia nella responsabilità di Terna o delle imprese di trasporto del gas naturale per quanto attiene ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, sebbene ad oggi non vi siano evidenze di tali ritardi nella rilevazione dei dati di misura”. 

 

La prima sezione della consultazione (§ 4, 5, 6) riguarda la regolazione degli effetti dell’esercizio della prescrizione biennale da parte del cliente finale, ovvero il funzionamento “catena di prescrizione”. Nel settore elettrico questa opererebbe nel seguente modo: eccepita la prescrizione da parte del cliente finale, l’Utente del Dispacciamento elettrico (in qualità di Utente del Trasporto) è titolato a richiedere al distributore (ID) la compensazione degli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata sulla base della differenza tra la lettura iniziale stimata e l’ultima effettiva. Operate le opportune verifiche e identificate le partite fisiche di energia, il distributore determina gli importi da rimborsare/ricevere. 

Per il rimborso l’Autorità propone due opzioni 

  • l’ID compensa l’UdD per i soli importi relativi alla fattura di trasporto/distribuzione già pagata, mentre materia prima e oneri di dispacciamento verranno compensati da Terna all’UdD in sede di fatturazione delle partite di settlement e di dispacciamento;  
  • oppure, questi ultimi vengono compensati direttamente dalla CSEA, ipotesi indicata come preferibile. 

 

Nel settore gas, invece, il DCO propone due diverse opzioni:  

  • una compensazione diretta all’UdD del gas, che sarebbe poi obbligato a riconoscere integralmente al proprio Utente del Bilanciamento il conguaglio delle partite economiche determinate in esito alle sessioni di settlement;  
  • oppure, direttamente una compensazione al soggetto a monte, ovvero l’UdB; questo caso potrebbe essere più complicato in quanto sarà necessario prevedere ulteriori informazioni riguardanti le partite fisiche. 

 

L’ultima sezione del DCO (§ 7) riguarda il meccanismo di responsabilizzazione del distributore in relazione all’insorgenza di rettifiche tardive/conguagli derivanti da nuove misure, da integrare con le misure illustrate precedentemente, per migliorare la performance dei livelli di erogazione del servizio prestato con particolare riferimento alla tempestività con cui è svolta l’attività di rilevazione del dato di misura, nonché soprattutto alla sua successiva messa a disposizione ai fini del settlement”. 

Nell’elettrico, il DCO prevede che per dati che generano rettifiche tardive, l’ID versi a CSEA un importo pari al minimo tra l’ammontare oggetto di compensazione relativa ai clienti finali e il valore dei costi riconosciuti per i servizi di distribuzione e misura. 

 

Per il gas, invece, l’ID è spinto a mettere in atto azioni utili ad anticipare le rettifiche affinché vengano contabilizzate il più possibile nella sessione di aggiustamento annuale tramite l’applicazione di una penale ai quantitativi rettificati nella sessione di aggiustamento pluriennale, per i tre anni meno recenti. Il valore di questa penalità alimenterebbe il conto istituito presso CSEA e verrebbe utilizzato per erogare la compensazione. 

 

Il termine per le osservazioni al DCO è il 9 ottobre 2020. 


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